Avvocati sempre meno pagati?
La Suprema Corte dichiara applicabili i nuovi “parametri” per la quantificazione dei compensi degli avvocati anche alle causa ancora in corso, soluzione che peraltro già solleva le perplessità degli interpreti e di qualche giudice di merito.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2012, n. 17406) si è giá pronunciata sulla applicazione retroattiva dei parametri di determinazione dei compensi in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati, sancendo che la disciplina introdotta dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140 si applica anche alle prestazioni rese quando ancora vigeva il regime tariffario da ultimo modificato dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127, salvo che l'incarico si sia concluso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; con successiva sentenza n. 22782 del 18 ottobre 2012, le Sezioni Unite hanno comunque precisato che l’applicazione delle nuove tariffe non si estende alle prestazioni rese nei gradi di giudizio già conclusi. Per i procedimenti pendenti, quindi, vale, quindi, il Principio di unitarietá dell'incarico, pervero, giá applicato in passato a favore della classe forense, in particolare ai fini del calcolo del biennio entro il quale il credito gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.. Peraltro, in questo caso il ragionamento non convince: la nuova disciplina, infatti, ha una mera funzione vicaria rispetto all'accordo tra avvocato e cliente. Ebbene, per le prestazioni rese ante D.M. 140/2012, mi chiedo se non sia comunque possibile ritenere formato per implicito un accordo tra cliente ed avvocato per l'applicazione delle tariffe; se così fosse il cliente sarebbe pregiudicato rispetto alla condanna della controparte ridotta in base alle nuove disposizioni ove l'avvocato possa invece pretendere un compenso in linea con le previgenti tariffe; di male in peggio se si dovesse ritenere che i nuovi parametri sarebbero vincolanti anche a vantaggio del cliente per negare al suo legale un compenso superiore, basato su tariffe in relazione alle qualisi è formato il consenso sopratutto dell'avvocato al momento di accettare il mandato. Sta di fatto che a fronte della tesi della retroattività adottata dalla Suprema Corte vi sono già alcuni Giudici di merito (Trib. Cremona, 13 settembre 2012 e G.Pace Sciacca, 2 novembre 2012) che hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale della nuova normativa proprio in funzione della sua applicabilità estesa al passato.