La rivoluzione copernicana del voto nel concordato preventivo
Il Decreto Sviluppo contiene una previsione innovativa che equipara il silenzio del creditore a voto favorevole al concordato preventivo proposto, così agevolando il ricorso a quella procedura alternativa di soluzione delle crisi di impresa.
Il consenso-assenso si estende anche al concordato preventivo. Un'altra novità introdotta dal Decreto Sviluppo per favorire le soluzioni concordate della crisi è costituita dalla modifica sostanziale della disciplina del voto: prima delle modifiche apportate dall'art. 178ultimo comma legge fall. dal D.L. 83/2012, infatti, uno degli elementi distintivi tra concordato preventivo e fallimentare riguardava appunto la disciplina del voto, laddove la sua mancata espressione viene equiparata a dissenso nel concordato preventivo, laddove in quello fallimentare la mancata espressione del voto vale come voto favorevole. Con la nuova disciplina, in vece, anche nel concordato preventivo il creditore silente viene ora considerato favorevole, salvo prevedere la norma alcune cautele volte ad evitare che alcuni creditori possano non essere avvisati della pendenza della procedura minore ovvero il concordato venga approvato senza una adeguata informativa dei creditori. La norma, per certi versi, risponde all'esigenza di evitare che un concordato possa sfumare solo per la pigrizia dei creditori (specie in caso di un passivo formato da molte posizioni di importi non elevati) o per omessa informativa.