La "trappola" delle notifiche: alcune sentenze sulla nullità del processo notificatorio.

Alcune recenti pronunzie della Suprema Corte precisano le conseguenze di alcuni vizi del procedimento notificatorio.

La Cassazione conferma un atteggiamento piuttosot rigido sulla validità delle notificha, sancendo che, in caso di notifica a mezzo posta, non solo devono essere rispettate tutte le modalità di notifica (ricerca del destinatario, individuazione del civico etc.), ma esse devono essere altresì menzionate nell'avviso di ricevimento, pena la nullità della notifica (cfr. Cass. 17 aprile 2013, n. 13278); altra sentenza ha ribadito che in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento non solo risulta nulla la notifica, ma sussiste un difetto di instaurazione del contraddittorio insanabile del ricorso per Cassazione, non essendo neppure pretensibile la rinnovazione chè il resistente potrebbe anche costituirsi semplicemente eccependo l'irritualità del procedimento (Cass. 14 maggio 2013, n. 11571); esclusa anche la validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata in procedimenti non ancora disciplinati dalla L. 183/2011 se non vi sia la prova certa dell'effettivo ricevimento, non essendo sufficiente l'avviso di ricezione automatica del sistema (Cass., 20 maggio 2013, n. 12205). Buone notizie, invece, per gli avvocati in relazione alla validità della notifica al procuratore costituito: anche se costui sia stato cancellato dall'Ordine, se è vero che la notifica dovrebbe essere in tal caso effettuata alla parte, nondimeno la notifica al difensore non è inesistente (e tra l'altro la Suprema Corte precisa la residualità della categoria dell'inesistenza, da riferire all'atto carente di elementi costitutivi indispensabili e non anche quello affetto da carenze o vizi sostanziali o formali) ma solo nulla e quindi sanabile con la rinnovazione della notifica o - lo si legge per implicito nella sentenza - per effetto della costituzione della controparte (Cass. 21 maggio 2013, n. 12478).