Non aprite quella busta (e sarà peggio per voi)

Prime sentenze interpretative delle norme in tema di notifica a mezzo posta certificata: per la validità della notificazione non occorre che il destinatario apra il messaggio di posta, essendo sufficiente la conferma di consegna (applicazione in tema di notifica dell'istanza di fallimento al debitore).

La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 30 maggio 2014 (si può leggere in www.ilcaso.it 2014) detta un principio importante in tema di validità delle notifiche, oltretutto in un settore delicato come quello della notificazione dell'istanza di fallimento al debitore, sancendo che in quel caso devono essere seguite le regole in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, di modo che la notifica "si ha per eseguita al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e ciò indipendentemente dalla "apertura" del messaggio". In sostanza, quindi, in previsione anche dei futuri sviluppi del processo telematico, i soggetti privati ed a maggior ragione per le imprese, tenute a rendere pubblico l'indirizzo pec tramite il Registro Imprese, dovranno prestare la massima attenzione alla propria casella di posta certificata, onde evitare di subire procedimenti giudiziari validi senza averne percezione. Per quel che concerne, poi, la dichiarazione di fallimento, resta sempre da chiarire cosa intenda l'art. 15 legge fall. quando prevede che la notifica della convocazione al debitore assoggettato ad istanza di fallimento debba effettuarsi a cura del ricorrente (e non della Cancelleria cui compete la notifica telematica) con i mezzi ordinari se "la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo": alla luce della sentenza in commento, invero, sarà indifferente la mancata conferma di lettura, essendo sufficiente la consegna, ma vien da pensare che la comunicazione al Registro Imprese di un indirizzo pec non (più) attivo o la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicarlo si risolvano paradossalmente in una sorta di vantaggio per il debitore, imponendo al creditore istante di effettuare in altra forma la notifica; si tratta di un paradosso, ma è evidente che il legislatore ha avuto a cuore la delicatezza dell'evento fallimentare a carico di qualunque soggetto, premurandosi di assicurare comunque l'effettività della comunicazione circa la pendenza del procedimento pre-fallimentare. P.B..