Sulla falcidiabilità del credito IVA nel concordato preventivo
Le conclusioni adottate il 16 gennaio 2016 dell'Avvocato Generale presso la Corte UE su un ricorso proposto dal Tribunale di Udine riaprono la via ad una interpretazione più favorevole al debitore in merito alla possibilità di prevedere nel concordato preventivo il pagamento parziale dei debiti per IVA.
Uno dei temi più dibattuti in merito alla disciplina del concordato preventivo riguarda il limite di falcidiabilità dei crediti ai quali fa riferimento l'art. 182-ter legge fall., laddove prevede che "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento". Ed invero, esiste un orientamento di merito meno rigido (v. per tutti T. Como, 22 ottobre 2013; T. Campobasso, 31 luglio 2013; App. Genova, 27 luglio 2013), secondo il quale l'obbligo di pagamento integrale dei tributi indicati dall'art. 182-ter legge fall. vige solo nell'ambito del procedimento speciale previsto da quella norma, fermo restando che il debitore può decidere di trattare i crediti erariali alla stregua degli altri creditori, e quindi assoggettarlo alla falcidia concordataria secondo le disposizioni generali a condizione che sussistano i presupposti sostanziali (l'incapienza del patrimonio al soddisfo del privilegio) e formali (l'attestazione dell'incapienza da parte di un esperto che certifichi che il creditore privilegiato non otterrebbe da una diversa modalità liquidatoria un miglior soddisfo rispetto a quello concordatario proposto) previsti dell'art. 160 legge fall.; peraltro, a fronte di tale apertura, la Suprema Corte (cfr. da ultimo, Cass., Sez. I, 25 giugno 2014, n. 14447; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7667; Cass., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932) da sempre adotta una soluzione più rigida, dichiarando assolutamente non falcidiabili i crediti per IVA e ritenute, a prescindere dall'attivazione del procedimento ex art. 182-ter legge fall., soluzione che ha altresì ottenuto l'avallo di legittimità costituzionale da Corte Cost., 24 luglio 2014, n. 225. Peraltro, sul tema si potrebbe ora aprire un processo di rimeditazione, posto che – sollecitata sul punto da un ricorso del Tribunale di Udine – la Corte UE è stata chiamata a pronunziarsi sulla legittimità di tale interpretazione, che si sostanzia in una pesante limitazione alla possibilità di accesso al concordato. Ebbene, in seno a tale procedimento, appare assai interessante la posizione assunta dell'Avvocato Generale, che in un analitico parere così conclude: "Né l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, né la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ostano a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire ad un'impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice". A questo punto, a maggior ragione si attende con interesse di conoscere la decisione della Corte UE, che potrebbe ridare nuova linfa all'istituto del concordato, dopo la "stretta" del D.L. 83/2015 che indubbiamente ha posto vincoli che scoraggiano l'accesso a questa procedura minore volta alla composizione extra-fallimentare della crisi di impresa.