Applicabilità dell'art. 72-quater l.fall. al cessionario del credito
Una interessante pronuncia del Tribunale di Milano in tema di conseguenze del fallimento sul contratto di leasing: la cessione a terzi del credito vantato dalla società concedente non esonera il cessionario dal rispetto delle prescrizioni dell'art. 72-quater l.fall..
Come è noto, la Riforma concorsuale ha introdotto una disposizione specifica per disciplinare la sorte del contratto di leasing nel fallimento dell'utilizzatore, non solo consentendo al curatore di sciogliersi dal contratto, ma disciplinando anche le modalità di accertamento rispettivamente dell'ipotetico credito del concedente da ammettere al passivo ovvero del credito restitutorio spettante alla procedura (ipotesi prima lasciata ad una non sempre agevole applicazione estensiva dell'art. 1526 c.c. in tema di vendita a rate). In particolare, nel caso di scioglimento del contratto che si verifichi dopo il fallimento per la decisione in tal senso assunta dal curatore, la disciplina si fonda sull'onere del concedente che voglia ammettere un proprio presunto credito al passivo di dimostrare il valore di realizzo del cespite oggetto del contratto a valori di mercato (e si deve sottolineare il riferimento al valore di mercato, introdotto con una modifica evidentemente mirata a scoraggiare vendite sottocosto), potendo insinuare al passivo "la l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale". Sul punto, si segnala la pronunzia del Tribunale di Milano, sezione seconda civile, n. 58 del 5 gennaio 2015, con la quale si è sancito che la disciplina prevista dall'art. 72-quater l.fall. non si applica solo alla pretesa creditoria del concedente, bensì anche al soggetto che, essendosi reso cessionario del credito derivante dal contratto di leasing scioltosi, voglia insinuare il proprio credito al passivo.