La sempre più difficile via verso il concordato preventivo


Come è noto, con la riforma concorsuale avviata dal D.L. 35/2005 e più organicamente proseguita con il D.lgs. 6/2006, poi più volte ampiamente ritoccato, il legislatore ha dichiaratamente e chiaramente voluto facilitare l'accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, consentendo tra l'altro all'impresa insolvente di scegliere con ampia libertà le forme di ristrutturazione del debito. Peccato che tale lodevole intento si sia poi infranto con una serie di "correttivi" che hanno limitato di fatto tale libertà (si pensi alla nota diatriba sulla falcidiabilità dell'IVA e di altri crediti privilegiati, ma si consideri anche l'impatto sul fabbisogno concordatario dell'estensione del privilegio erariale a tutte le sanzioni con l'abolizione del limite biennale per il riconoscimento del privilegio). A complicare la vita al debitore che voglia accedere al concordato si è aggiunta la nuova normativa sul "concordato in continuità" che, pur con l'intento di favorire lo strumento concordatario volto al salvataggio dell'operatività aziendale, ha introdotto una serie di limiti che nell'interpretazione corrente si tramutano in altrettanti ostacoli per il debitore, tra i quali la previsione della possibilità di differire di soli dodici mesi il pagamento dei debiti privilegiati (senza precisare se una più ampia dilazione sia possibile con il riconoscimento di interessi ovvero tramutando la falcidia indiretta connessa con il pagamento differito in diritto al voto, salvo poi il dubbio sulla quantificazione di tale diritto). Ebbene, La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 24790, che peraltro richiama e sviluppa la precedente Cass. 17 maggio 2013, n. 12064) aggiunge ora un ulteriore macigno sullo stretto viottolo lasciato al percorso del debitore verso l'agognato concordato: chiamati a pronunciarsi su un tema già in passato fonte di discussione, i Giudici di legittimità hanno infatti statuito che i crediti assistiti da privilegio nel concordato preventivo - che in questo avrebbe una disciplina del tutto diversa rispetto al fallimento - godono del trattamento privilegiato anche se nell'attivo della procedura minore non sia ricompreso un bene sul quale il privilegio dovrebbe esercitarsi; il principio viene, poi, applicato proprio ad una delle situazioni - quella della rivalsa per l'IVA versata dal soggetto che cede beni all'impresa e quindi deve versare l'imposta anche sulle fatture non pagate - in cui generalmente l'impresa in crisi "si salva" dall'aggravio di un ulteriore privilegio da pagare interamente appunto sul presupposto dell'inesistenza del bene oggetto di prelazione (in genere perchè consumato nel processo produttivo o rivenduto). Peraltro, proprio dal tenore della sentenza della Suprema Corte si coglie che la questione è meno drammatica di quanto possa apparire, poichè la stessa sentenza 24790/2013 precisa che è comunque riconosciuta al debitore la possibilità di falcidiare i crediti privilegiati in funzione dell'esistenza o meno e del valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio dovrebbe gravare, salvo che quella falcidia deriva dall'accordo concordatario e non da una applicazione diretta di un principio normativo. In sostanza, quindi, colui che presenta una domanda di concordato deve semplicemente essere accorto nel costruire la proposta, indicando in forma espressa l'eventuale falcidia prevista su taluni crediti privilegiati in quanto motivata dall'assenza nell'attivo del bene sul quale grava il privilegio. Semmai, sorge un dubbio: poichè è pacifico che per falcidiare il privilegio in funzione del valore di realizzo stimato dei beni occorre una attestazione autonoma a norma del secondo comma dell'art. 160 l.fall., l'attestazione è necessaria anche se i beni non ci sono? A me pare che si tratterebbe di un inutile formalismo, ma occorrerà verificare quale sarà l'applicazione pratica del principio (sempre che l'orientamento della Suprema Corte venga condiviso dai giudici di merito). Volendo, poi, guardare alla bottiglia mezzo-piena, possiamo chiudere segnalando che la stessa sentenza richiamata ribadisce un principio che, invece, agevola in una certa misura il debitore concordatario, ovvero che ai giudici non è consentito sindacare la fattibilità economica nel piano e che non può essere considerata carente di fattibilità "giuridica" il piano concordatario sotto il profilo della mera difficoltà di conseguire il risultato ristrutturativo (o se vogliamo, il risanamento) proposto ai creditori, dovendosi arrestare solo quel concordato che si appalesi con certamente non attuabile ovvero in presenza di una "manifesta non attitudine del piano" a realizzare gli obiettivi, essendo in tal senso esclusa la possibiità di un sindacato ove l'inattuabilità del piano debba essere affidata a valutazioni prognostiche.